Si consolida la giurisprudenza in materia di accesso alle informazioni ambientali, a conferma del principio secondo cui la trasparenza prevale sugli interessi privati di riservatezza.
Con la sentenza n. 1537 del 3 novembre 2025, il TAR Piemonte ha ribadito che i dati relativi alle emissioni di uno stabilimento produttivo rientrano pienamente nella nozione di informazione ambientale ai sensi del D.lgs. 195/2005. Pertanto, la Pubblica Amministrazione non può negarne l’ostensione invocando la tutela della privacy o di segreti industriali e commerciali, salvo che la richiesta sia manifestamente irragionevole o eccessivamente generica.
In analogo senso si è espresso il TAR Marche con la sentenza n. 853/2025, che ha riconosciuto la legittimazione ad accedere ai documenti contenenti dati sulle emissioni odorigene di un impianto, chiarendo che anche tali emissioni costituiscono una forma di inquinamento atmosferico rilevante ai fini dell’accesso. Il Giudice ha inoltre ordinato alla Regione di fornire la documentazione richiesta entro trenta giorni.
Le due decisioni rafforzano la tendenza verso un’interpretazione estensiva del diritto di accesso ambientale, in linea con i principi di partecipazione e trasparenza promossi dalla Convenzione di Aarhus, riaffermando il valore dell’informazione come strumento di controllo diffuso e di tutela dell’ambiente.

